Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I PARTECIPANTI A UN CONCORSO INTERNO PER PROMOZIONE HANNO DIRITTO AL RISPETTO DELLA "PAR CONDICIO" - Non è consentita l'ammissione di candidati muniti di titolo diverso da quello previsto dal bando (Cassazione Sezione Lavoro n. 14943 del 4 agosto 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Filadoro).

La S.p.A. Monte dei Paschi di Siena ha indetto, nel giugno del 1998, una selezione interna per la copertura di tre posti di funzionario. Secondo il bando, il concorso era riservato ai capi ufficio del ruolo tecnico in possesso del diploma di geometra o di perito industriale del ramo edile. Monica D., geometra, capo ufficio del ruolo tecnico, ha partecipato al concorso e si è classificata al quarto posto essendo stata superata nella graduatoria di merito da una collega, Giulia P. in possesso della laurea in ingegneria, ma non del diploma di geometra.

Monica D. ha chiesto al Tribunale di Siena di accertare in suo diritto alla qualifica di funzionario, sostenendo che la banca non avrebbe dovuto ammettere al concorso, riservato a geometri e periti industriali, Giulia P., munita di laurea in ingegneria,  ma non di uno dei due prescritti diplomi; ella ha anche rilevato che, per prassi ormai consolidata e divenuta obbligatoria, la Banca aveva sempre tenuto distinte le selezioni per personale diplomato da quello per laureati. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze che ha affermato che la banca, ammettendo al concorso Giulia P., non munita del titolo prescritto, ha tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, recando lesione al diritto di Monica D. alla par condicio fra concorrenti; l'ammissione di Giulia P. al concorso sarebbe stata lecita ed anzi dovuta solo se ella, oltre alla laurea in ingegneria avesse avuto il diploma di geometra. La banca ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la laurea in ingegneria dovesse ritenersi quanto meno equipollente al diploma di geometra.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14943 del 4 agosto 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso affermando che con il bando la banca si era obbligata ad ammettere al concorso soltanto i dipendenti muniti del diploma di geometra o di perito industriale e che questa regola, di natura negoziale, non poteva essere modificata, successivamente alla emissione del bando, per casi singoli; una deroga del genere contrastava infatti con il principio di tendenziale parità di condizioni fra i vari candidati, correttamente - ha osservato la Cassazione - i giudici del merito hanno ritenuto che l'ammissione di Giulia P. al concorso sarebbe stata lecita e doverosa solo se ella, oltre alla laurea di ingegnere avesse avuto il diploma di geometra. La Corte ha ritenuto inammissibile la tesi della equipollenza fra laurea in ingegneria e diploma di geometra in quanto diretta a prospettare nel giudizio di cassazione una diversa interpretazione del bando.


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