Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'AZIENDA CHE LICENZI UN DIPENDENTE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI MALATTIA DEVE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, SPECIFICARE IL NUMERO E LA DURATA DELLE ASSENZE - L'omessa precisazione rende illegittimo il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14873 del 3 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Cataldi).

La s.p.a Unicredito ha comunicato al suo dipendente Gianfranco R. il licenziamento, motivandolo con il rilievo che le sue assenze per malattia avevano superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro ("comporto") fissato dal contratto collettivo in 18 mesi. Il lavoratore ha chiesto all'azienda la specificazione delle assenze calcolate ai fini del superamento del comporto. L'azienda non ha risposto.

Gianfranco R. ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Cosenza, che ha rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto appello sostenendo, tra l'altro, che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per genericità della motivazione, in quanto l'azienda non aveva specificato le assenze da essa considerate. La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione osservando, tra l'altro, che sebbene nella lettera di licenziamento non fossero indicate con precisione le assenze, la motivazione doveva ritenersi sufficiente in quanto faceva chiaro riferimento ad un numero di assenze tali da superare il periodo di comporto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, tra l'altro, per violazione dell'art. 2 L. n. 604 del 1966, secondo cui il datore di lavoro, ove richiesto, deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento. L'azienda si è difesa facendo presente di avere fornito ogni necessaria precisazione in ordine al numero e alla data delle assenze in occasione del giudizio di primo grado.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14873 del 3 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Cataldi) ha accolto il ricorso. I motivi del licenziamento - ha affermato la Corte - devono contenere le necessarie precisazioni per consentire al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa, che non si risolve nella sola difesa giudiziaria, ma anche nel diritto di impugnare consapevolmente il licenziamento nei termini previsti dalla legge e nel valutare la convenienza o meno di intraprendere un'azione giudiziaria. L'art. 2 della legge n. 604 del 1977 sulla forma del licenziamento e la comunicazione dei motivi - ha osservato la Corte - si applica anche al recesso per superamento del periodo di comporto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it