Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL BILANCIO SOCIETARIO IN PERDITA NON È SUFFICIENTE A PROVARE LA SOPPRESSIONE DI UN POSTO DI LAVORO - Ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14744 del 2 agosto 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Di Iasi).

Carmelo N., dipendente della s.r.l. Elettrocampolmi, è stato licenziato per ragioni organizzative, con motivazione riferita all'esistenza di una crisi aziendale. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Prato. L'azienda si è difesa producendo gli ultimi bilanci societari attestanti una riduzione del volume d'affari con conseguente caduta degli utili. Il Pretore ha rigettato la domanda. Il lavoratore ha impugnato la decisione, sostenendo che i bilanci societari non costituivano prova idonea a dimostrare la soppressione del suo posto di lavoro e l'impossibilità comunque che egli fosse destinato ad altre mansioni in ambito aziendale. La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, affermando che l'onere della prova del giustificato motivo oggettivo non può essere assolto dall'azienda solo con la produzione dei bilanci societari, che integrano un dato meramente contabile; nel caso in esame - ha osservato la Corte - la società avrebbe dovuto fornire anche altri elementi di prova e dimostrare la necessità di sopprimere un posto di lavoro in dipendenza della asserita crisi, nonché l'impossibilità di collocare il lavoratore in altra posizione. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per avere posto a suo carico l'onere di provare la necessità di eliminare il posto di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14744 del 2 agosto 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Di Iasi) ha rigettato il ricorso. E' vero - ha affermato la Corte - che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, essendo tale scelta espressione di libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., ma è anche vero che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se assistito da adeguata motivazione.

Nella specie - ha osservato la Corte - il giudice di merito ha ritenuto che la produzione della documentazione contabile della società non fosse da sola sufficiente a provare la sussistenza del motivo oggettivo addotto e parte ricorrente si limita ad esprimere una opposta opinione in proposito, senza riportare il testo dei documenti prodotti e perciò senza consentire di valutare se effettivamente i dati emergenti dalla documentazione prodotta fossero sufficienti a provare la sussistenza del motivo oggettivo addotto.


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