Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI DI PORTALETTERE A UN OPERAIO SPECIALIZZATO PUÒ COMPORTARE DEQUALIFICAZIONE - Anche se rientrano nella stessa area contrattuale (Cassazione Sezione Lavoro n. 14666 del 30 luglio 2004, Pres. Dell'Anno, Rel. Vidiri).

Giuseppe D. dipendente della s.p.a. Poste Italiane, assunto come operaio specializzato, ha svolto per alcuni anni le mansioni di manutentore, con inquadramento nella quarta categoria. Successivamente, per contratto collettivo, i dipendenti della quarta categoria sono stati collocati in un'area operativa comprendente anche i lavoratori già appartenenti alla quinta e sesta categoria con previsione di intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi.

In seguito a ciò la s.p.a. Poste Italiane ha trasferito Giuseppe D. destinandolo a mansioni di portalettere. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento davanti al Pretore di Benevento sostenendo di avere subito una dequalificazione, sia perché le nuove mansioni, nella precedente classificazione del personale, rientravano nella quinta categoria, inferiore a quella in cui egli era inserito, sia perché esse erano inadeguate alla sua professionalità, in quanto comportavano attività meramente manuale e avrebbero causato la perdita della capacità professionale da lui acquisita come manutentore specializzato. L'azienda si è difesa sostenendo di avere correttamente applicato il contratto collettivo, che aveva collocato nella stessa area operativa il manutentore e l'addetto al recapito prevedendo espressamente l'intercambiabilità dei ruoli. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Benevento hanno ritenuto fondata la domanda proposta dal lavoratore ravvisando, nel provvedimento aziendale, una violazione dell'art. 2103 cod. civ., che tutela la professionalità acquisita dal dipendente. La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14666 del 30 luglio 2004, Pres. Dell'Anno, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso confermando la sua giurisprudenza secondo cui il divieto di modificazione in peggio delle mansioni opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza dei precedenti e dei nuovi compiti, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine - ha affermato la Corte - l'indagine del giudice di merito deve essere rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde stabilire se siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. L'indagine del giudice di merito - ha precisato la Corte - deve essere rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali.

Le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. Nel caso di specie - ha rilevato la Corte - il Tribunale di Benevento, mettendo a raffronto l'attività svolta dal  D., di operaio manutentore specializzato, con l'attività successivamente spiegata di porta-lettere, è pervenuto alla conclusione che si è avuta una concreta dequalificazione del lavoratore con violazione dei disposto dell'art. 2103 c.c. perché "lo svolgimento di attività meramente materiali" portava "necessariamente" la progressiva perdita delle capacità acquisite dal suddetto D. nel precedente incarico.


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