Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA MANCANZA DEL POSTO IN ORGANICO NON PRECLUDE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12103 del 1 luglio 2004, Pres. Mattone, Rel. Vigolo).

Gaetano M., dipendente della S.p.A. Poste Italiane, avendo svolto per oltre tre mesi le mansioni di controllore nell'ufficio postale di Agrigento ha chiesto al locale Tribunale il riconoscimento del suo diritto alla qualifica di quadro di II livello prevista per tali mansioni.

L'azienda si è difesa sostenendo che la qualifica non poteva essere riconosciuta al lavoratore perché l'organico dell'ufficio agrigentino non prevedeva il posto di controllore, da tempo soppresso. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il diritto del lavoratore alla qualifica rivendicata e condannando la società ad applicargli il relativo trattamento economico. In seguito ad impugnazione proposta dall'azienda, questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo che, pur dando atto della avvenuta prestazione, da parte del lavoratore, delle mansioni superiori, ha escluso il suo diritto alla promozione automatica, in quanto il relativo posto in organico era stato soppresso, sia pure temporaneamente e in via sperimentale. Gaetano M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Palermo per violazione dell'art. 2103 cod. civ. che attribuisce al lavoratore il diritto alla qualifica superiore nel caso di svolgimento delle relative mansioni per oltre tre mesi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12103 del 1 luglio 2004, Pres. Mattone, Rel.  Vigolo) ha accolto il ricorso. L'art. 2103 cod. civ. - ha affermato la Corte - stabilendo che "nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto" non presuppone affatto la previsione del posto nell'organigramma, ma l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore.

Nel caso in esame - ha osservato la Cassazione - appare del tutto insufficiente, sotto il profilo giuridico, l'accertamento (ritenuto, invece, determinante e assorbente, rispetto ad ogni altra indagine, dal giudice di appello) che il direttore della Filiale di Agrigento (sia pure in virtù di una generica direttiva degli organi centrali della società che avevano semplicemente autorizzato, "in via sperimentale e in attesa della modifica delle disposizioni vigenti in materia contabile, la soppressione dei posti di controllore e di aiuto controllore", con eccezione di determinati uffici) aveva disposto, oralmente, "fino a nuovo ordine" la soppressione della figura di controllore presso l'Ufficio promiscuo di Agrigento, quando non è affermato che le relative funzioni fossero state effettivamente eliminate e ne fosse stato distolto colui al quale in precedenza erano assegnate.

La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania, enunciando il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'acquisizione, da parte del prestatore di lavoro, del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi in conformità delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 cod. civ. e 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, è irrilevante la soppressione formale, nell'organigramma aziendale, della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta l'assegnazione del lavoratore al loro espletamento".


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