Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE NON PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO CON ADDEBITI GENERICI E PRETESTUOSI - Il giudice deve applicare il principio di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12090 del 1 luglio 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cuoco).

Piero M. dirigente della casa editrice Piccin Nuova Libraria S.p.A. è stato licenziato in tronco con motivazione riferita a vari addebiti: scarsa capacità di gestire efficientemente le forze vendita, reclutamento senza autorizzazione di nuovi agenti, nomina ad agente di persone di dubbia affidabilità, mancato tempestivo invio di un ispettore per accertarne la situazione locale, interruzione di un programma per l'adozione di testi universitari, mancanza di coordinamento all'interno dell'azienda per l'attività commerciale, mancata vendita di un'enciclopedia. Il dirigente ha chiesto al Pretore di Padova di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e di condannare la società al pagamento della somma di lire 340 milioni per spettanze di fine rapporto e indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, nonché al risarcimento del danno biologico. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Padova che ha dichiarato l'ingiustificatezza del licenziamento ed ha condannato l'azienda la pagamento delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità supplementare.

Il Tribunale ha affermato che il licenziamento del dirigente deve essere fondato sulla giustificatezza, valutata non con il parametro della proporzionalità bensì con il principio della buona fede (previsto dall'art. 1375 cod. civ.), per cui il licenziamento diventa ingiustificato ove appaia discriminatorio e pretestuoso, fermo restando che, per la natura fiduciaria del rapporto di lavoro del dirigente, ben può ritenersi giustificato il licenziamento per condotte che per altri lavoratori non giustificherebbero la risoluzione. Nel caso in esame - ha rilevato il Tribunale - la giustificatezza non sussisteva; le ragioni addotte a sostegno del licenziamento erano del tutto generiche o riferite ad episodi per i quali era da escludere qualunque responsabilità di Piero M., in quanto:

  1. "la scarsa capacità di gestire efficientemente le forze vendita" non costituiva tanto un addebito quanto un apprezzamento estremamente generico, che non consentiva il riscontro della sua fondatezza ed evidenziava divergenze di opinioni fra Piero M. ed i capi area, fatti non idonei ad integrare la giustificatezza;
  2. l'operazione "Andrello" per il reclutamento di nuovi agenti, era stata avallata dallo stesso titolare dell'azienda; né era stato comunque provato che il fatto fosse causalmente connesso alla condotta di Piero M.;
  3. l'addebito avente per oggetto la nomina ad agente ed il mantenimento in carico di persone di dubbia affidabilità e responsabili di gravi irregolarità, si riferiva ad un agente operante su un territorio non di competenza del ricorrente e ad altro agente la cui permanenza era stata avallata dallo stesso titolare dell'azienda; per queste ragioni, gli addebiti apparivano del tutto pretestuosi;
  4. il mancato tempestivo invio di ispettori presso la DES di Punziano a Napoli non era riferibile a Piero M., che era responsabile per il centro-nord;
  5. l'interruzione del programma per l'adozione di testi universitari era stato causato dalle difficoltà logistiche nelle quali Piero M. lavorava, difficoltà delle quali egli aveva reso edotto il proprio datore di lavoro, senza esito alcuno;
  6. la mancanza di coordinamento all'interno dell'azienda per l'attività commerciale costituiva un apprezzamento generico, che, pur giustificando la risoluzione del rapporto, non giustificava il recesso ex art. 2110 cod. civ.;
  7. la mancata vendita dell'enciclopedia era stata causata dallo scarso interesse rivestito dall'opera, come era stato riferito al dr. Piccin dal prof. Saita, ordinario di contabilità industriale presso l'Università statale di Milano.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12090 del 1 luglio 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente - ha ricordato la Corte - non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, stante la peculiarità di un rapporto in cui l'aspetto fiduciario assume; conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una giusta causa od un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente; per cui, ai fini della giustificatezza del licenziamento può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, nonché nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, dei quali è specificazione anche il divieto di atti discriminatori ex art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

L'applicazione di questi principi, quale valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza - ha affermato la Corte - rientra nella funzione del giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per ragioni di coerenza logica: nel caso in esame il Tribunale ha correttamente motivato la sua decisione, analizzando i singoli addebiti ed applicando il parametro di valutazione costituito dal principio di buona fede ex art. 1375 cod. civ.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it