Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ANCHE I COMPENSI CORRISPOSTI PER FESTIVITÀ NON FRUITE IN QUANTO CADENTI DI DOMENICA DEVONO ESSERE INCLUSI NEL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Perché non hanno carattere occasionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 11448 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Cataldi).

Domenico R. dipendente dalla Fiato Auto S.p.A. ha percepito, durante il rapporto di lavoro, compensi corrisposti a titolo di festività non fruite in quanto cadenti di domenica; ciò si è verificato solo quando, per ragioni di calendario, le festività sono per l'appunto cadute di domenica. Quando il rapporto è cessato, l'azienda non ha incluso nel calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo successivo al 31 maggio 1982, tali compensi, in quanto non aventi carattere continuativo. Il lavoratore si è rivolto al Tribunale di Torino sostenendo che, trattandosi di compensi non occasionali, essi andavano inclusi nel t.f.r. in base all'art. 2120 cod. civ. nel testo modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. Questa norma stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione, ai fini del calcolo della quota annuale di t.f.r., "comprende tutte le somme, compreso l'equivalente di prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". Sia il Tribunale, che la Corte di Appello di Torino hanno ritenuto fondata la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire le differenze richieste. La Corte di Appello ha rilevato che il compenso in questione non aveva natura occasionale in quanto il concetto di occasionalità si riferisce a quegli emolumenti non direttamente collegabili alla prestazione lavorativa che trovavano nel rapporto di lavoro solo la loro occasione, e che la scarsa frequenza dell'erogazione dei compensi non costituiva valido parametro per escluderne l'incidenza sul t.f.r. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per violazione dell'art. 2120 cod. civ.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.  11448 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Cataldi) ha rigettato il ricorso, affermando che i giudici di merito hanno esattamente definito "non occasionali" i compensi corrisposti a titolo di festività non fruite, in quanto cadenti di domenica. Riportiamo di seguito, la motivazione della decisione:

"Va anzitutto premesso, riguardo al requisito della "non occasionalità" di cui all'art. 2120, secondo comma c.c., che è opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza che detto requisito sia più favorevole al lavoratore perché meno rigoroso di quello della continuità, previsto per la vecchia indennità di anzianità (cfr. ex plurimis: Cass. 5 giugno 2000 n. 7488; Cass. 24 febbraio 1993 n. 2254; Cass. 17 novembre 1989 n. 4933). In dottrina sul significato da attribuire alla espressione "titolo non occasionale" si sono formati due diversi indirizzi.

"Il primo orientamento, dando alla norma codicistica una lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano considerarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del requisito della "reiterabilità". Il secondo orientamento ha, di contro, preferito far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, ed ha dato così rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricolleghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emolumento  stesso, ed escludendo, invece, dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione. L'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di "continuità" ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annua accantonata, mostrano i limiti del primo, ed in verità, minoritario indirizzo perché appare privo di logica coerenza assegnare rilievo alla ripetitività e/o alla frequenza delle erogazioni in un assetto ordinamentale incentrato su di un segmentazione del rapporto lavorativo e su di una consequenziale determinazione delle varie componenti del trattamento di fine rapporto, in relazione al quale risulta di certo più omogeneo e funzionale un metodo di computo - quale quello patrocinato dal secondo e maggioritario orientamento dottrinario - che assegni decisivo rilievo alla derivazione eziologia tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo. Con riferimento a questo secondo orientamento si è evidenziato che la "non occasionalità" configura una qualità intrinseca della somma corrisposta dal datore di lavoro, a prescindere dalla cadenza della corresponsione: viene escluso così dal computo del trattamento di fine rapporto quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro si presenti come mera occasione.

"La giurisprudenza, aderendo all'opinione da ultimo esposta, ha statuito che la nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività, regolare e continua, e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite e dovendosi, all'opposto, computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi all'organizzazione del lavoro (Cass. 22 agosto 2002 n. 12411; 5 giugno 2000 n. 7488; 12 settembre 1995 n. 9267).

"Consegue da quanto finora detto che la sentenza impugnata non merita alcuna censura per essersi adeguata a corretti principi giuridici allorché - premesso che con l'espressione "a titolo non occasionale" il legislatore ha voluto escludere soltanto quei compensi non direttamente ricollegabili alla prestazione lavorativa, ma che trovino nel rapporto di lavoro solo l'occasione per la loro erogazione e che la scarsa frequenza dell'erogazione non costituisce un valido parametro per valutarne l'incidenza sul trattamento di fine rapporto - ha ritenuto, sulla base di tali considerazioni, che non rientrano tra le prestazioni occasionali i compensi per le festività non fruite in quanto cadenti di domenica, con la conseguente loro computabilità nel trattamento finale del rapporto lavorativo."


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