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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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PUÒ ESSERE RITENUTO LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE CHE IN UN'INTERVISTA ABBIA CRITICATO L'AZIENDA SENZA RISPETTARE I LIMITI DI CONTINENZA FORMALE E SOSTANZIALE - Per violazione del dovere di fedeltà stabilito dall'art. 2105 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11220 del 14 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).
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P.D., dipendente dell'Azienda Municipalizzata Elettricità Trasporti Trani, assunto nel 1988 come ingegnere con le funzioni di coordinatore delle problematiche informatiche, è stato destinato nel novembre 1991 al settore commerciale. Egli ha ottenuto, nel 1996, dal giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato la portata dequalificante del nuovo incarico ed ha riconosciuto il suo diritto a svolgere le mansioni assegnategli al momento dell'assunzione. Successivamente egli è stato licenziato con addebiti disciplinari, che il Pretore ha ritenuto infondati. Reintegrato nel posto di lavoro egli, dopo circa due anni, è entrato nuovamente in conflitto con l'azienda, sostenendo di avere subito una grave emarginazione e un trattamento discriminatorio. Egli ha rilasciato a un giornale un'intervista nella quale ha sostenuto di essere illegittimamente privato di ogni incarico ed ha affermato che il direttore dell'Amet gli aveva "consigliato" senza successo di acquistare un computer di una determinata ditta. L'articolo è stato pubblicato con il titolo: "Tre casi di mala burocrazia - Pagato solo per non lavorare - Amet, una storia di ordinaria inefficienza - Vittima un ingegnere, pagato con i soldi dei cittadini contribuenti, costretto a non lavorare".
L'ingegnere ha affisso l'articolo alla porta del suo ufficio. Egli è stato licenziato con l'addebito di avere violato il dovere di fedeltà ledendo l'immagine dell'azienda. Nel giudizio che ne è seguito sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bari hanno ritenuto legittimo il licenziamento. In particolare la Corte di Appello ha escluso che il lavoratore sia stato oggetto di discriminazione o di emarginazione ed ha ritenuto che le doglianze espresse dal lavoratore per il suo demansionamento avrebbero dovuto essere fatte valere in sede giudiziaria; essa ha inoltre ritenuto diffamatoria l'accusa rivolta al direttore di avere operato un tentativo di corruzione, riferita a fatti penalmente rilevanti. L'ingegnere ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello, tra l'altro, per non avere ravvisato, nel caso in esame, l'esimente costituita dall'esercizio del diritto di critica, a termini dell'art. 21 della Costituzione e per avere errato nell'applicazione dell'art. 2105 cod. civ. che prevede, per il dipendente, il dovere di fedeltà verso l'azienda.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11220 del 14 giugno 2004 Pres. Sciarelli, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso richiamando la sua giurisprudenza in ordine al dovere di rispettare, nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui l'esposizione deve avvenire misuratamente) ed ha ritenuto che i giudici del merito abbiano correttamente accertato la non veridicità degli addebiti pubblicamente mossi dal lavoratore all'azienda, applicando l'art. 2105 cod. civ., secondo cui il dipendente ha, verso il datore di lavoro, il dovere di fedeltà. E' suscettibile di violare il disposto dell'art. 2105 c.c. e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore - ha affermato la Corte - un esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto - come è avvenuto nel caso di specie - in una condotta lesiva del decoro dell' impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro.
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