Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DIRITTO DEL CAPO AUTISTA ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - Può essere riconosciuto in base ad un regolamento aziendale quale trattamento di miglior favore rispetto al contratto collettivo nazionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10631 del 28 ottobre 1997).

C.F., dipendente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, con mansioni di capo autista, ha chiesto nel 1989 al Pretore di Cosenza il riconoscimento del diritto alla qualifica di funzionario in base al regolamento interno entrato in vigore nel novembre 1983, che ha incluso l’autorimessa fra i reparti aziendali ed ha attribuito ai capi reparto la qualifica di funzionario. Egli ha fatto presente di avere continuato a svolgere le mansioni di responsabile dell’autorimessa dopo l’entrata in vigore del regolamento e sino all’aprile del 1984, quando a capo di tale reparto è stato collocato un altro dipendente, con qualifica di funzionario. La Carical si è difesa sostenendo che dopo il novembre del 1983 le mansioni di C.F. non avevano subito mutamenti e in effetti il reparto era stato costituito nel aprile del 1984. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Cosenza, che ha riconosciuto il diritto di F.C. alla qualifica di funzionario, in quanto ha ritenuto che il nuovo regolamento interno abbia istituito, con norma di immediata applicazione, nel novembre del 1984 il reparto autorimessa, attribuendo, nel contempo, ai capi reparto la qualifica di funzionario e che F.C., avendo continuato a svolgere, dopo il novembre del 1983, per oltre tre mesi, le mansioni di responsabile del reparto, abbia acquisito, in base all’art. 2103 c.c. il diritto alla promozione. La Carical è ricorsa in Cassazione, censurando la pronuncia del Tribunale per non aver tenuto conto del fatto che F.C., come capo autista, non aveva svolto le ben più qualificate mansioni previste per il funzionario dal contratto collettivo nazionale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 10631 del 28 ottobre 1997, Pres. Lanni, Rel. Battimiello) ha rigettato il ricorso affermando che il Tribunale correttamente non ha fatto riferimento al contratto nazionale, bensì al regolamento aziendale, che ha definito "reparto" l’autorimessa equiparando tale struttura agli altri reparti aziendali e attribuendo ai capi reparto la qualifica di funzionario. Il regolamento di servizio - ha osservato la Corte - ha modificato le previsioni del contratto collettivo, come un datore di lavoro può fare, riconoscendo la qualifica di funzionario al preposto ad un reparto. Definita l’autorimessa come reparto e determinatine i compiti e le attribuzioni, la Carical ha stabilito che il preposto ad essa venisse qualificato funzionario; su tale premessa - ha affermato la Corte - l’assegnazione a responsabile del reparto autorimessa ha comportato di necessità l’attribuzione della corrispondente qualifica, da ritenersi convenzionale e di miglior favore.


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