Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PREGIUDIZIO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COMPRENSIVO DELLA LESIONE DELL'IMMAGINE E DELLA PERDITA DI CHANCES, COSTITUISCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Il risarcimento deve essere determinato in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 10157 del 26 maggio 2004, Pres. Senese, Rel. D'Agostino).

Giuseppe M. dipendente della S.p.A. Autogrill con qualifica di quadro A, ha svolto l'incarico di direttore del negozio Motta Duomo di Milano sino all'ottobre del 1991, quando è stato trasferito al più piccolo esercizio Alemagna di Via Manzoni, con mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, per ritenuta incompatibilità ambientale derivante da un procedimento disciplinare, conclusosi successivamente con l'applicazione di una sanzione conservativa. Sia il trasferimento che il procedimento disciplinare sono stati dichiarati illegittimi dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5638 del 1995, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3207 del 1998. Successivamente, dopo essersi dimesso, il lavoratore ha chiesto al Pretore di Milano, tra l'altro, di condannare l'azienda al risarcimento per l'ingiusta dequalificazione subita. Il Pretore ha rigettato la domanda. Il Tribunale ha confermato questa decisione, rilevando che il lavoratore non aveva offerto la prova del danno patrimoniale derivatogli dalla dequalificazione. Giuseppe M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, essendo stata accertata la dequalificazione da lui subita, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscergli sia il danno alla professionalità in senso soggettivo, avendo l'illegittimo provvedimento aziendale leso il suo diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, sia il danno alla professionalità in senso oggettivo, per la minore dimensione e la minore importanza dell'unità produttiva di destinazione rispetto a quelle dell'unità di provenienza e per il conseguente irrimediabile impoverimento del patrimonio professionale; egli ha anche censurato la decisione del Tribunale di Milano perché non ha riconosciuto il danno alla sua immagine e alla sua dignità per le modalità umilianti del trasferimento e per la perdita di autostima ed eterostima, nonché il danno conseguente alla perdita di chances professionali sia nell'ambito della società, sia sul mercato del lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10157 del 26 maggio 2004, Pres. Senese, Rel. D'Agostino) ha accolto il ricorso affermando che il Tribunale di Milano è incorso in errore negando l'applicazione del criterio equitativo  per la liquidazione del risarcimento e pretendendo dal danneggiato la prova specifica della diminuzione patrimoniale sofferta. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui la dequalificazione non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod. civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione - garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione - della sua personalità anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ.

Il danno da dequalificazione (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia la perdita di chances che il danno all'immagine) - ha affermato la Corte - rientra, come il danno biologico, nel danno non patrimoniale; quest'ultimo secondo la più recente giurisprudenza è infatti comprensivo del danno biologico (inteso come lesione dell'integrità psico fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale (tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito) e della lesione di interessi costituzionalmente protetti. Infatti - ha osservato la Corte - secondo tale giurisprudenza, nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 cod. pen.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità, ha precisato la Corte, è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico (cfr. Cass. n. 8827 del 2003, Cass. n. 8828 del 2003).

I provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono il diritto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettantigli per legge - ha affermato la Corte -  vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello; la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali.


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