Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'INFARTO DA STRESS EMOTIVO E TERMICO PUÒ COSTITUIRE INFORTUNIO SUL LAVORO DA INDENNIZZARE - Anche se colpisce un soggetto cardiopatico (Cassazione Sezione Lavoro n. 19682 del 23 dicembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Lupi).

Giovanni R. dipendente della s.p.a. Panda con qualifica di dirigente, responsabile di uno stabilimento, affetto da cardiopatia in quanto brachicardico, è morto per infarto mentre, durante l'orario di lavoro, in una fredda giornata invernale, correva dal suo ufficio verso un capannone ove stava suonando l'allarme antincendio. I suoi eredi hanno chiesto al Pretore di Massa di condannare l'azienda al pagamento dell'indennizzo per infortunio sul lavoro previsto dall'art. 12 del c.c.n.l. dirigenti industriali. La società ha chiamato in giudizio la s.p.a. Milano Assicurazioni presso la quale aveva stipulato una polizza per questo tipi di eventi. Il Pretore ha nominato un consulente tecnico che ha escluso la configurabilità di un nesso causale fra l'allarme antincendio e la morte di Giovanni R. in quanto ha ritenuto che lo stress fosse sopportabile da parte di un soggetto in normali condizioni di salute. Il Pretore ha condiviso questa valutazione ed ha rigettato la domanda. In grado di appello, il Tribunale di Massa ha nominato un altro consulente tecnico che ha confermato la valutazione espressa dal consulente nominato dal Pretore. Il consulente di parte degli eredi ha invece affermato che il decesso, senza lo stress prodotto dall'allarme e dalla corsa con esposizione al freddo, non si sarebbe verificato.

Il Tribunale ha ritenuto che entrambi i consulenti di ufficio fossero incorsi in errore in quanto avevano valutato gli effetti dello stress in relazione ad n soggetto sano, mentre Giovanni R. era un soggetto cardiopatico, spiccatamente brachicardico, nel quale un'accertata situazione patologica impediva di incrementare la frequenza cardiaca, onde si doveva ipotizzare un arresto cardiocircolatorio per deficit di produzione dello stimolo. Il Tribunale ha invece condiviso le conclusioni del consulente di parte degli eredi ed ha perciò riformato la sentenza di primo grado, condannando la società assicuratrice al pagamento dell'indennizzo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19682 del 23 dicembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso della s.p.a. Milano Assicurazioni. Il Tribunale ha accertato in fatto, con una motivazione immune da vizi logici - ha osservato la Corte - che un duplice stress, emotivo e termico, in occasione di lavoro agì come concausa dell'infarto che ha determinato la morte di Giovanni R., pur tenendo conto delle sue defedate condizioni fisiche; pertanto deve applicarsi il principio secondo cui uno sforzo fisico, cui possono equipararsi stress emotivi ed ambientali, può configurare la causa violenta di infortunio prevista dall'art. 2 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124. La predisposizione morbosa - aggiunto la Corte - non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 del cod. pen. che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia.


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