Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVENZIONATO CON LA REGIONE DEVE RITENERSI LEGALMENTE RICONOSCIUTO - Ai fini della concessione di permessi retribuiti ai lavoratori che lo frequentino (Sezione Lavoro n. 19606 del 22 dicembre 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Di Iasi).

Angelina D., dipendente della s.p.a. Barilla Alimentare, si è assentata dal lavoro per frequentare un corso di studio presso un centro di formazione professionale privato convenzionato con l'Assessorato all'istruzione della Regione Lombardia. Ella ha chiesto all'azienda il pagamento della retribuzione per i giorni di mancata prestazione lavorativa, in base all'art. 45 del contratto nazionale di settore che prevede permessi retribuiti per i dipendenti che frequentino corsi organizzati da "istituti pubblici o legalmente riconosciuti". L'azienda ha rifiutato il pagamento, sostenendo che i permessi competono soltanto per i corsi organizzati da istituti pubblici riconosciuti dallo Stato. Angelina D. ha chiesto al Tribunale di Cremona il riconoscimento del suo diritto a fruire dei permessi retribuiti in base all'art. 45 del contratto collettivo. Il giudice ha accolto la domanda condannando l'azienda a pagare la retribuzione per la durata del corso. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia che ha escluso il diritto della lavoratrice ai permessi retribuiti. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte (Sezione lavoro n. 19606 del 22 dicembre 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Di Iasi) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che i corsi di istruzione gestiti da un istituto convenzionato con una Regione rientrino fra quelli "legalmente riconosciuti". La legge n. 52 del 1942 - ha ricordato la Corte - prevede il "riconoscimento legale" delle scuole non statali (non regie), riconoscimento concesso alle scuole che prestino determinati requisiti (relativi agli ambienti, ai programmi di insegnamento, alla qualificazione dei professori - art. 6 L. 28) e consistente nel riconoscimento della piena validità degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola, fatta eccezione per l'esame di maturità e di abilitazione (art. 7 L. cit.); per istituto legalmente riconosciuto deve perciò ritenersi un istituto di istruzione privato al quale sia consentito da una legge lo svolgimento di attività di istruzione in presenza di determinate condizioni, con la previsione di riconoscimento della validità degli studi svolti. La legge della Regione Lombardia n. 95 del 1980 prevede (art. 25) che le iniziative di formazione professionale possono essere svolte anche attraverso convenzioni con imprese e loro consorzi; che le imprese convenzionate sono assoggettate a controllo, sia per quanto riguarda l'impiego dei finanziamenti regionali (art. 26), sia per quanto riguarda l'esistenza di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee (art. 25 co. IV); che la Regione attua i corsi e le altre iniziative formative attraverso centri di formazione professionale gestiti direttamente da altri enti locali, ovvero da istituti convenzionati dalla Regione (art. 22). Da ciò - ha affermato la Corte - si desume che i corsi tenuti dai centri di formazione convenzionati sono addirittura omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla Regionale, mentre un "riconoscimento dei corsi" è previsto, a domanda ed in presenza di determinate condizioni, per i corsi svolti, nell'ambito della Regione, da enti, scuole o imprese (non convenzionati). Poiché l'istituto privato che teneva i corsi seguiti da Angelina D. era convenzionato dalla Regione Lombardia - ha concluso la Corte - deve ritenersi che esso fosse "legalmente riconosciuto" rientrando così nella previsione contrattuale.


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