Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL CITTADINO ITALIANO CHE, TROVANDOSI ALL'ESTERO PER DIPORTO, DEBBA RICOVERARSI IN OSPEDALE PER URGENTE NECESSITÀ DI CURE HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA - Da parte del Servizio Sanitario Nazionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 19425 del 18 dicembre 2003, Pres. e Rel. Mercurio).

Candy M., cittadina italiana è rimasta ferita in un incidente stradale mentre si trovava in Sud Africa. Ella è stata ricoverata  d'urgenza in un ospedale di Johannesburg dove ha ricevuto le cure indispensabili ed urgenti che le hanno consentito di rientrare in Italia sostenendo una spesa pari a lire 18.500.000. Dopo aver invano richiesto alla ASL n. 77 di Pavia il rimborso di tale somma, ella si è rivolta al locale Pretore, Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto all'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La ASL si è difesa sostenendo che il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero non spetta al cittadino italiano che si trovi oltre confine per diporto, ma può essere erogato soltanto al cittadino che si trovi in Italia e abbia necessità di recarsi all'estero per cure in presidi sanitari di altissima specializzazione non ottenibili in patria. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano che ha invece riconosciuto il diritto di Candy M. al rimborso. La ASL ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Brescia per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19425 del 18 dicembre 2003, Pres. e Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso. Le norme vigenti - ha affermato la Cassazione - consentono l'assistenza indiretta e pertanto il rimborso delle spese sostenute in tutti i casi in cui, per l'interessato che si sia trovato fuori dal territorio nazionale, sia configurabile, indipendentemente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un improcrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di un'adeguata e tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento se gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate. Infatti - ha aggiunto la Corte - il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione - nel quale la tutela della salute è considerata come fondamentale, primario e inviolabile diritto dell'individuo e interesse della collettività - afferisce ad un diritto soggettivo il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta né spaziale né temporale, da parte di leggi ordinarie o di normative secondarie che comunque ne possano condizionare l'esercizio di qualsivoglia direzione e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta o indiretta.


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