Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ANCHE IL DISOCCUPATO PRIVO DI SPECIFICA PROFESSIONALITĀ HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INVALIDITĀ PERMANENTE - In aggiunta a quello per danno biologico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 18945 dell'11 dicembre 2003, Pres. Carbone, Rel. Segreto).

Raffaella M. ha riportato lesioni in un incidente strale causato da Andrea C. Ella ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sondrio il responsabile e la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il consulente tecnico nominato dal Giudice ha accertato un danno biologico in misura del 25% ed una riduzione del 15% del patrimonio attitudinale della infortunata. Il Tribunale ha condannato i convenuti soltanto al risarcimento del danno biologico, escludendo la sussistenza di un danno patrimoniale da inabilità temporanea e da invalidità permanente. In grado di appello la Corte di Milano ha riconosciuto il diritto di Raffaella M. al risarcimento anche del danno da inabilità temporanea, liquidando il risarcimento nell'importo complessivo di lire 265 milioni, ma ha anch'essa escluso la configurabilità di un danno da invalidità permanente per riduzione della capacità lavorativa specifica, rilevando che l'infortunata, al momento del sinistro, era priva di impiego e in precedenza aveva svolto solo lavori saltuari come baby-sitter, operaia o postina, e non aveva pertanto una specifica professionalità. Raffaella M. ha proposto ricorso in cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per avere ritenuto che presupposto per la liquidazione del risarcimento del danno da invalidità permanente sia l'attualità dell'occupazione.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 18945 dell'11 dicembre 2003, Pres. Carbone, Rel. Segreto) ha accolto il ricorso, affermando che in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che - proiettandosi per il futuro - verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo ovviamente l'ipotesi in cui si tratti di disoccupazione volontaria, cioè di scelta cosciente di rifiuto del lavoro. Inoltre - ha osservato la Corte - la mancanza di una specifica capacità professionale, nel senso inteso dalla corte di merito, come mancanza di una precisa qualificazione professionale, effettuando il soggetto danneggiato lavori di varia natura secondo le occasionali circostanze, non esclude di per sé che le lesioni riportate incidano su questa capacità lavorativa di volta in volta esplicata; non si deve confondere infatti la qualifica professionale di operaio generico, con la capacità lavorativa specifica dello stesso in siffatta attività, al fine del risarcimento del danno patrimoniale. Non si può condividere - ha affermato la Corte - l'equazione per cui, essendo la persona danneggiata un soggetto che svolge vari e saltuari lavori, cioè lavori generici, non sia configurabile un'incapacità lavorativa specifica, ma solo generica, e quindi come tale, in caso di lesione, non comportante un danno patrimoniale, ma solo liquidabile solo nell'ambito del danno biologico; infatti l'incapacità lavorativa generica è solo una componente del danno biologico, che non comporta alcuna conseguenza sulla produzione del reddito, mentre la riduzione della capacità lavorativa specifica dell'operaio generico, o in ogni caso del soggetto che svolge svariate attività, a seconda delle possibilità di lavoro che gli si offrono, comporta che il soggetto subisca, come danno futuro, una riduzione della sua capacità di guadagno proprio per effetto dell'incidenza della lesione sull'attività lavorativa.

Anzi - ha aggiunto la Corte - essendo più ampio il ventaglio delle attività cui è chiamato l'operaio generico, la riduzione della capacità lavorativa specifica dello stesso va valutata in relazione proprio a queste varietà di alternative, sia pure con riferimento alle concrete probabilità desumibili dalla situazione specifica ambientale e personale; la mancanza di un'attività lavorativa in atto non preclude, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la liquidazione di detto danno patrimoniale, dovendo il giudice di merito fare applicazione, nei confronti dell'assicuratore, del criterio fissato dall'art. 4, c. 3, L. n. 39/1977.


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