Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ASSEGNAZIONE A LAVORI SOCIALMENTE UTILI NON COMPORTA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE UTILIZZA LA PRESTAZIONE - Il rapporto ha natura previdenziale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22276 del 26 novembre 2004, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).

L'assegnazione a lavori socialmente utili (l.s.u.), che presenta peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale, previdenziali ed assistenziali, della disoccupazione, va equiparato ad un modello di matrice nordamericana definito di workfare, basato sull'idea che la tutela sociale al disoccupato costituisce un diritto condizionato ad una prestazione di lavoro "fuori mercato" in attività socialmente utili, oltre che ad un dovere di attivarsi personalmente per uscire dall'assistenza. Tale istituto si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, sì da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale, tendenzialmente volta però verso forme di tirocinio giovanile e di praticantato, collocate a ridosso dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro che si collocano a loro volta a pieno titolo nell'ambito del rapporto di lavoro. Tale complessa ed articolata finalità caratterizzante le attività socialmente utili è attestata sotto altro versante dal trattamento economico, riconosciuto ai lavoratori, cui viene corrisposto un emolumento, prima denominato sussidio (che evoca la matrice assistenziale dell'istituto) e di poi "assegno" (che mostra invece l'evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato). Correttamente, quindi, la dottrina giuslavoristica ha parlato nel caso in esame di un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti. In altri termini il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma natura previdenziale.


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