Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

UN CONTRATTO COLLETTIVO ENTRATO IN VIGORE DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI UN LAVORATORE, NON PUÒ INCIDERE, CON EFFETTO RETROATTIVO, SUI SUOI DIRITTI - Eliminando un emolumento dovutogli in base al precedente contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 22005 del 22 novembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Picone).

Un contratto collettivo entrato in vigore dopo la cessazione dal servizio di un lavoratore non può incidere, con effetto retroattivo, sui suoi diritti, eliminando un emolumento a lui dovuto in base al precedente contratto.

Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti; ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato, anche mediante comportamenti concludenti, la relativa attività negoziale.


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