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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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UN CONTRATTO COLLETTIVO ENTRATO IN VIGORE DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI UN LAVORATORE, NON PUÒ INCIDERE, CON EFFETTO RETROATTIVO, SUI SUOI DIRITTI - Eliminando un emolumento dovutogli in base al precedente contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 22005 del 22 novembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Picone).
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Un contratto collettivo entrato in vigore dopo la cessazione dal servizio di un lavoratore non può incidere, con effetto retroattivo, sui suoi diritti, eliminando un emolumento a lui dovuto in base al precedente contratto.
Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti; ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato, anche mediante comportamenti concludenti, la relativa attività negoziale.
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