Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL PUBBLICO IMPIEGATO CHE SVOLGA MANSIONI SUPERIORI A QUELLE PREVISTE PER LA SUA QUALIFICA HA DIRITTO AL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - Ma non alla promozione automatica (Cassazione Sezione Lavoro n. 20692 del 25 ottobre 2004, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).

Nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. A parte tale recisa esclusione, quanto allo svolgimento dei mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 56 contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (comma 5).

In quest'ultima disposizione l'espressione "qualifica superiore" ha valore generico e omnicomprensivo, e non può ritenersi equivalente alla dizione "qualifica immediatamente superiore" utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualifica del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. Deve anche ricordarsi che il sesto comma del novellato art. 56 prevedeva che "le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi con la decorrenza da questi stabilita (...). Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore". Tuttavia il citato art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha eliminato la parte della disposizione relativa alla (transitoria) esclusione del diritto a differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e la Suprema Corte con la recente sentenza 8 gennaio 2004 n. 91 ha precisato che a tale disposizione correttiva deve attribuirsi carattere interpretativo e retroattivo, considerata la sua incidenza su una norma transitoria e la sua ratio di eliminare una ragione di illegittimità costituzionale del precedente tenore della disposizione.


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