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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LE SANZIONI CIVILI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COSTITUISCONO UNA CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'INADEMPIMENTO - Si applicano indipendentemente dalla volontarietà o meno dalla mancanza (Cassazione Sezione Lavoro n. 19707 del 1 ottobre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).
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L'omesso o tardivo pagamento di contributi - anche se in dipendenza del prospettato conguaglio indebito con benefici contributivi (sgravi e fiscalizzazione) non spettanti - comporta l'applicazione delle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che ne costituiscono una conseguenza automatica, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione assoluta (iuris et de iure), del danno cagionato all'ente previdenziale. Pertanto, ai fini dell'applicazione di tali sanzioni, non è consentita alcuna indagine, sull'elemento soggettivo dell'inadempimento, (colpa o dolo) al fine dell'esclusione o della riduzione della stessa sanzione civile.
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