Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

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LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE VERSO IL PAZIENTE, PER NEGLIGENZA, HA NATURA CONTRATTUALE - Perché si fonda sul "contratto sociale" (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19564 del 29 settembre 2004, Pres. Carbone, Rel. Di Nanni).

L'obbligazione del medico, dipendente dal servizio sanitario, per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata su un contratto d'opera professionale ma sul "contratto sociale", ha natura contrattuale. Infatti, la prestazione resa dal medico al paziente è sempre la stessa, vi sia o non vi sia alla base un contratto d'opera professionale tra i due soggetti. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di professione protetta, il servizio reso non può essere diverso a seconda se esista o non esista un contratto. L'assenza di un contratto dal punto di vista formale, e quindi di un obbligo di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti del paziente, invero, non può escludere l'obbligo della professionalità, che qualifica ab origine l'opera del professionista; quest'obbligo si traduce in doveri di comportamento verso chi ha fatto affidamento su tale professionalità entrando in "contatto" con lui. Queste connotazioni comportano che l'esercizio della professione sanitaria deve essere svolta sempre allo stesso modo, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria il medico sia tenuto contrattualmente o meno.

In questa configurazione unitaria non è consentito scindere le singole prestazioni dovute, inquadrando quelle attinenti la fase "attuativa del rapporto" nell'ambito della responsabilità aquiliana ai fini dell'onere della prova dell'esatto adempimento e del titolo della colpa. Nella responsabilità contrattuale, infatti, l'esame delle singole prestazioni attiene principalmente alla valutazione dell'esattezza della prestazione e solo indirettamente si riferisce al tema della responsabilità. Torna, pertanto, applicabile la regola secondo la quale, nella responsabilità professionale del medico chirurgo, compete a quest'ultimo, se il caso affidatogli non sia di particolare complessività, provare che l'insuccesso del suo interevento è stato incolpevole e non al paziente dimostrarne la colpa.

L'art. 2236 cod. civ., che limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza o dibattuti con riguardo ai metodi da adottare, si riferisce solo all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza. In questa prospettiva essa non entra in concorrenza con la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., che si riferisce alla negligenza.


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