Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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SE ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE NON FA SEGUITO IL LICENZIAMENTO, IL RAPPORTO DI LAVORO SI RIPRISTINA, CON DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO DI INATTIVITÀ - Con la rivalutazione monetaria e gli interessi (Cassazione Sezione Lavoro n. 17763 del 2 settembre 2004, Pres. Senese, Rel. Filadoro).

Il datore di lavoro può sospendere dal lavoro il dipendente sottoposto a processo penale, per poi decidere se licenziarlo o meno a seconda dell'esito del giudizio.

La sospensione cautelare non può mai assumere carattere sanzionatorio e non può quindi incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è destinata a cadere con l'accertamento di merito, che solo può incidere sul rapporto di lavoro. In caso di esito positivo per il lavoratore, questi avrà diritto di essere sollevato da tutte le conseguenze dannose derivanti dalla sospensione, in quanto la misura cautelare non può incidere sul rapporto sostanziale ed il rapporto di lavoro riprende il suo corso, a tutti gli effetti, dal momento in cui fu sospeso. La misura cautelare della sospensione si pone come una vera e propria condizione sospensiva della risoluzione del rapporto e come tale opera retroattivamente, con l'ulteriore conseguenza che - in caso di avveramento della condizione - il recesso del datore di lavoro avrà effetto dalla data di applicazione della misura cautelare.

Nel caso opposto, di mancato avveramento della condizione a seguito dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro dovrà proseguire regolarmente fin dall'inizio della sospensione e la maturazione delle retribuzioni dovrà intendersi, con una "fictio iuris", avvenuta di mese in mese, con le normali scadenze contrattuali. Da questi principi generali si ricava anche il diritto del lavoratore sospeso a percepire, oltre alla retribuzione arretrata, la rivalutazione e gli interessi dalle singole scadenze al saldo, applicandosi alla fattispecie la regola di cui all'art. 429 codice di procedura civile.


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