Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA COINCIDENZA FRA IL CAPO DI INCOLPAZIONE PREVIAMENTE CONTESTATO E QUELLO POSTO A BASE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DEV'ESSERE COMPLETA - Perché il lavoratore possa esercitare il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16249 del 19 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Roselli).

A norma dell'art. 7 cit., secondo comma St. Lav., il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il grado di precisione della contestazione è funzionale alla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa, onde è necessaria la completa coincidenza fra il capo d'incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare.


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