Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 402 COD. PEN. CHE PUNISCE IL VILIPENDIO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Per contrasto con il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. Rep. (Cassazione Sezione III Penale, ordinanza n. 13364 del 18 dicembre 1998, Pres. Tonini, Rel. Fiale).

G.A. è stato sottoposto a processo penale davanti al Pretore di Perugia per il reato di vilipendio della religione dello Stato previsto dall'art. 402 cod. pen., con l'imputazione di avere esposto in piazza, in occasione della processione del Corpus Domini due cartelli recanti le seguenti frasi:

"La religione - Il giorno in cui è apparso il primo stregone è nata la religione. Ambrogio Rossini ordinario di storia del Cristianesimo all'Universítà di Roma. Dio perfettissimo ed amorevolissimo. Per il religioso Dio ha fatto solo un capolavoro ed ha creato una terra che non poteva essere più bella. Ci ha dato pure i vulcani, i terremoti e gli uragani. Ma che volevano di più questi cristiani?"; "Chi ama la pace non crede in Dio. Credere in Dio, oltre a farci sprecare i giorni, crea religioni nei nostri dintorni. Ma le religioni scatenano lotte sulla terra, quindi è meglio fare senza Dio, se si vuole eliminare una causa di guerra. L'evangelizzazione di un'altra nazione, anche la Jugoslavia è tutta per aria perché fuori sono usciti i gladiatori. Come già l'Italia, capitalismo e Chiesa dominerà la Jugoslavia, allo scopo di ridurre il Paese a ferro e fuoco e tra dolori e distruzioni farà ignoranti i creduloni. Poi, drogando la gente, dominerà tranquillamente";

"Battezzare un bambino significa usargli violenza all'ennesima potenza. Si parla tanto di violenza ai minorenni, ma non del1a Chiesa che la fa da millenni. Non credere a quello che dice il prete. Non credere a quello che dice il Papa. Le storie che raccontano entrambi nessuno le ha mai provate, durante la processione in occasione della festa del Corpus Domini".

Il Pretore ha assolto l'imputato con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" in quanto ha ritenuto che in seguito alla modifica del concordato lateranense fra Stato e Chiesa avvenuta il 18 febbraio 1984, non sia più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

In seguito al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte d'Appello di Perugia ha invece condannato l'imputato perchè ha ritenuto che l'art. 1 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985 n. 121 (esecutiva della modifica del Concordato) nel rimuovere la qualificazione della religione cattolica come religione dello Stato, non ha avuto alcuna incidenza sulla validità della norma incriminatrice di cui all'art. 402 cod. pen., perchè l'espressione, in essa contenuta "religione dello Stato" va intesa in senso meramente descrittivo come equivalente a quella di religione o di culto cattolico.

G.A. ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, sollevando tra l'altro la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost. Rep. secondo cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

La Suprema Corte, con ordinanza depositata il 18 dicembre 1998 (Pres. Tonini, Rel. Fiale) ha dichiarato questione non manifestamente infondata ed ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale osservando che:

- la privazione, per la confessione cattolica, del carattere di religione di Stato, operata dal punto 1 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, ha riportato la stessa nell'alveo, definito dall'art. 3 della Costituzione, di una pari dignità nei confronti di ogni altra istanza religiosa;

- la Corte Costituzionale in più occasioni ha rivolto al legisltatore l'invito a rimuovere la ingiustificata differenza di tutela penale della religione cattolica e degli altri culti;

- il reato di vilipendio alla religione dello Stato implica una effettiva discriminazione fra confessioni religiose e, quindi, tra le diverse espressioni del sentimento religioso.


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