Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

DIRITTO DELLA PERSONA NOTA ALLA RISERVATEZZA SUI FATTI DELLA SUA VITA PRIVATA - Anche se si siano verificati in luogo pubblico (Corte d'Appello di Milano Sezione I Civile, n. 2516 del 22 settembre 1998, Rel. Di Leo).

 

Una nota giornalista televisiva è stata fotografata da un reporter in un parco pubblico mentre era seduta su una panchina insieme al suo fidanzato in atteggiamento amichevole. La foto è stata pubblicata sul periodico Novella 2000 con commenti salaci. La giornalista ha ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza (n. 9511/95) di condanna dell'editore per lesione del suo diritto all'immagine e alla riservatezza nonchè della sua reputazione. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che anche le persone note hanno diritto al riserbo sui fatti attinenti alla loro vita privata pur se si verifichino in luogo pubblico; il diritto di cronaca può prevalere soltanto quando la pubblicazione si colleghi all'esigenza di una più completa informazione in ordine a fatti e comportamenti che rivestano un qualche interesse pubblico. Questa decisione è stata ora confermata dalla Corte d'Appello di Milano Sezione I Civile, con sentenza n. 2516 del 22 settembre 1998, Rel. Di Leo.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it