Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

MANCANZA DI IMPARZIALITÀ DEL GIORNALISTA - Non configura infrazione disciplinare in base alla legge professionale (Tribunale Civile di Roma, Sezione Prima n. 1 del 12 gennaio 1999, Pres. Bucci, Rel. Ciancio).

 

Il comportamento di una giornalista che nel corso di una trasmissione televisiva della Rai inviti il pubblico a partecipare ad una consultazione referendaria non configura infrazione ai doveri previsti dalla legge professionale, per mancanza di imparzialità.
Le "sanzioni disciplinari" in genere, in quanto destinate ad incidere su posizioni soggettive di preminente interesse, non possono sottrarsi al "principio di legalità", inteso nel senso che le stesse possono legittimamente applicarsi solo in relazione a comportamenti riconducibili ad espresse previsioni.
La legge professionale dei giornalisti, all'articolo 2, contempla quale dovere generale, l'obbligo inderogabile del "rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede", mentre per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, le stesse sono previste, in linea generale, per fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine (art. 48).
In base a tale quadro normativo, risulta evidente che il dovere di imparzialità, non è compreso tra quelli previsti quali sanzionabili dal Consiglio dell'Ordine, né tale mancanza, può rientrare tra i fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o tra quelli che compromettono la reputazione del giornalista o la dignità dell'Ordine, né tantomeno tra gli "abusi" o le "mancanze di grave entità", tanto più che è "diritto insopprimibile dei giornalisti" la "libertà di informazione e di critica", secondo quanto previsto dalla stessa legge professionale.


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