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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IN CASO DI MANCATA ASSUNZIONE DI UN CENTRALINISTA NON VEDENTE AVVIATO OBBLIGATORIAMENTE AL LAVORO, EGLI HA DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PER SENTENZA - Oltre che al risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 15913 del 14 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Celerino).
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Per la generalità degli invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro non è possibile, in caso di ingiustificato rifiuto dell'assunzione da parte dell'impresa, ottenere la costituzione, per sentenza, del rapporto di lavoro, in base all'art. 2932 cod. civ., che prevede l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto; infatti, ai fini dell'applicazione di questa norma è necessario che vi sia una predeterminazione degli elementi essenziali del rapporto, quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica; mancando questa specificazione, l'invalido, in caso di omessa assunzione, può ottenere soltanto il risarcimento del danno. Diverso è il caso del non vedente avviato al lavoro come centralinista in base alla legge n. 113 del 1985, perché il sistema legale gli assicura un inquadramento contrattuale in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, attraverso l'inserimento delle clausole della contrattazione collettiva applicabile. Pertanto in materia va applicato il seguente principio di diritto: "In caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell'obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l'art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l'indennità legale di mansioni, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l'integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro".
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