Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, NON È SUFFICIENTE UN INADEMPIMENTO "DI NON SCARSA IMPORTANZA" - L'infrazione dev'essere "notevole" (Cassazione Sezione Lavoro n. 15596 dell'11 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Picone).

In materia di contratti con prestazioni corrispettive la norma generale recata dall'art. 1455 cod. civ.  prevede che la risoluzione per inadempimento possa essere richiesta se l'inadempienza sia di non "scarsa importanza". Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 prevede la possibilità di licenziamento per giustificato motivo soggettivo in caso di "inadempimento notevole". Questa specificazione - rispetto alla regola generale posta dall'art. 1455 cod. civ. - ha l'evidente scopo di rafforzare la tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto.

Perché possa ritenersi giustificato il licenziamento per inadempienza, si deve pertanto aver riguardo non solo al contenuto obiettivo dell'inadempienza, ma anche a quello soggettivo e intenzionale, cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it