Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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ANCHE NEI CASI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, IL MEDICO CHE NON OSSERVI L'OBBLIGO DI DILIGENZA PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL DANNO CAUSATO AL PAZIENTE - Seppure la colpa sia lieve (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12273 del 5 luglio 2004, Pres. Nicastro, Rel. Chiarini).

In materia di responsabilità del medico per danni causati al suo paziente, la limitazione, stabilita dall'art. 2236 cod. civ., della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale alla colpa grave - configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione - è applicabile soltanto per la colpa di imperizia nei casi di prestazioni particolarmente difficili. Non può invece mai difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, nel comportamento del medico, l'osservanza degli obblighi di diligenza del professionista, che è un debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., e di prudenza, e che pertanto, pur nei casi di particolare difficoltà, risponde anche per colpa lieve.

La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista, vanno valutate in concreto, rapportandole al livello della sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione; egli perciò, da un lato, deve valutare con grande prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la sua situazione non è così urgente da sconsigliarlo; dall'altro, deve adottare tutte le possibili misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informarne il paziente, consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea.

Nella valutazione della responsabilità del medico, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione, in presenza di contrasto tra più consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del processo, può ben seguire le conclusioni dell'una o dell'altra, ma è tenuto a fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto, enunciando gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logici e giuridici che lo hanno indotto alla scelta. Tale obbligo è ancor più cogente e rigoroso allorquando la preferenza sia accordata alla consulenza precedente, sulle cui conclusioni quella successiva, dalla quale il giudice si discosta, abbia espresso il proprio ragionato esame critico.


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