Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL PROGETTO DI UN GIORNALE DA DIFFONDERE VIA INTERNET PUÒ COSTITUIRE OPERA DELL'INGEGNO TUTELATA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE - Due ipotesi per i diritti di utilizzazione economica nel caso che esso sia stato creato da un giornalista dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 12089 del 1 luglio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Foglia).

Il progetto di un giornale da diffondere via internet può costituire opera dell'ingegno tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Ove tale progetto sia stato ideato ed elaborato da un giornalista dipendente e venga utilizzato dall'editore si possono verificare due ipotesi:

a) la prima è quella che l'opera sia stata realizzata attraverso uno sforzo creativo prodotto del tutto al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dell'orario di lavoro o del luogo di lavoro e senza l'utilizzazione di strumenti, documentazione o strutture di ricerca e/o comunicazione appartenenti al datore di lavoro: in questo caso restano al lavoratore tutti i diritti di utilizzazione economica onde egli ha diritto ad un corrispettivo per tale utilizzazione da parte dell'editore;

b) la seconda ipotesi è quella che l'attività creativa si sia svolta all'interno e nel corso dello svolgimento del rapporto, traendo non solo spunto occasionale ma anche mezzi ed elementi cognitivi dalla struttura editoriale nella quale l'attività giornalistica si sia espletata, sicché l'opera possa essere apprezzata quale naturale e prevedibile sviluppo dell'attività dedotta nel contratto.

Nella seconda ipotesi, fermo restando il diritto dell'autore alla paternità dell'opera, il contratto di lavoro di per sé determina il trasferimento all'editore dei diritti di utilizzazione patrimoniale, senza bisogno di contratto di edizione. In tale seconda ipotesi non si applicano l'art. 2590 cod. civ. e l'art. 23 del R.D. n. 1602/1934 secondo cui il dipendente ha diritto ad un equo compenso per l'invenzione industriale. Il lavoratore potrà eventualmente ottenere il riconoscimento della sua pretesa patrimoniale esclusivamente sulla base del contratto di lavoro, invocando (anche in concorso): a) una retribuzione proporzionata alla (superiore) qualità del lavoro (ex art. 36 Cost.) da quantificarsi in via equitativa; b) un trattamento economico superiore per il tramite del riconoscimento di una qualifica superiore; c) un premio o una gratifica una tantum se e in quanto previsto dal contratto individuale o collettivo


© 2007 www.legge-e-giustizia.it