Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

INSUBORDINAZIONE PER MERO PUNTIGLIO - Può giustificare il licenziamento in tronco (Cassazione Sezione Lavoro n. 10961 del 28 ottobre 1997).

I.M., dipendente della s.r.l. Pezaro FOR, è stato licenziato in tronco con l’addebito di insubordinazione per avere rifiutato di cedere ad un collega invalido, come gli era stato ordinato dai superiori, la postazione della "staffa superiore del soffiaggio". Egli si è rivolto al Pretore di Rovigo chiedendo l’annullamento del licenziamento e sostenendo l’eccessività della sanzione disciplinare adottata a suo carico, in quanto egli aveva agito in buona fede al fine di protestare per la situazione di grave disagio in cui lavoravano i suoi colleghi. Il Pretore ha rigettato la domanda perché ha escluso che l’insubordinazione sia stata ispirata da motivi di solidarietà. Il Tribunale di Rovigo, in grado di appello, confermando la decisione del Pretore, ha osservato che dalla prova testimoniale era risultato che I.M. aveva rifiutato di cedere la postazione della staffa superiore del soffiaggio, meno gravosa delle altre, ad un collega invalido e aveva motivato l’insubordinazione affermando che se c’era una postazione meno gravosa, essa doveva essere usufruita da tutti, in quanto il problema degli invalidi doveva essere risolto altrimenti. Il Tribunale ha anche rilevato che I.M. aveva rinnovato per tre giorni la sua opposizione agli ordini dei superiori, nonostante i reiterati inviti anche di colleghi sindacalisti, finalizzati a farlo recedere da quell’atteggiamento e che egli aveva anche inteso contestare un accordo raggiunto fra l’azienda e le rappresentanze sindacali sulle mansioni nelle varie postazioni del reparto soffiaggio.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10691 del 28 ottobre 1997, Pres. Genghini, Rel. Mattone) ha rigettato il ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, escludendo che egli fosse stato mosso da scopi di solidarietà ed affermando che egli si era ribellato agli ordini di superiori per ragioni egoistiche o per mero puntiglio.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it