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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO È VALIDA SOLO SE ACCETTATA DAL LAVORATORE - L'accettazione può essere manifestata anche con comportamenti concludenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11638 del 22 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Mazzarella).
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La revoca del licenziamento disposta unilateralmente dal datore di lavoro non è sufficiente a determinare automaticamente il ripristino del rapporto di lavoro. Il ripristino si verifica solo se la revoca sia accettata dal lavoratore. La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta; la sua accettazione può essere prestata in forma tacita e desunta da comportamenti commissivi od omissivi del lavoratore. L'accettazione della revoca del licenziamento può comportare una rinuncia, da parte del lavoratore, a far valere i diritti derivanti dal licenziamento intimatogli. La rinuncia può essere ritenuta sussistente, anche in base a presunzioni, quando la condotta del lavoratore attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio.
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