Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NELLA PRASSI SINDACALE LE "IPOTESI DI ACCORDO" POSSONO COSTITUIRE L'ESPRESSIONE DI UN'EFFETTIVA VOLONTÀ CONTRATTUALE - In altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle trattative (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).

Nella prassi sindacale le cosiddette "ipotesi di accordo" possono avere una portata diversa a seconda dei casi. Talvolta esse rappresentano la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative (ovvero una mera "puntuazione" delle clausole in funzione preparatoria della effettiva sottoscrizione del contratto). In altri casi le "ipotesi di accordo" costituiscono l'espressione di un'effettiva volontà contrattuale restando giustificata in tal caso l'adozione del termine "ipotesi" di accordo dal fatto che viene fatta salva una sorta di fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Tale ratifica è destinata in genere ad avere efficacia retroattiva, anche se varia può essere l'effettiva natura giuridica della medesima, e non può escludersi che essa possa svolgere il ruolo di una condizione sospensiva, rappresentata dall'approvazione dell'accordo da parte delle assemblee dei lavoratori; si pensi per esempio alla approvazione di un accordo aziendale da parte di un'assemblea degli iscritti al sindacato. Naturalmente è compito del giudice di merito accertare quale natura possa attribuirsi ad una "ipotesi di accordo" nel caso specifico, sulla base della volontà delle parti, che può essere anche implicita e, in particolare, essere desunta da prassi - aziendali, settoriali, ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti.


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