Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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IL CUSTODE ADDETTO ANCHE A LAVORI DI PULIZIA HA DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - Per la promiscuità delle mansioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 10669 del 4 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Picone).

Il custode che svolge, oltre a compiti di vigilanza su uno stabilimento, attività di pulizia, ha diritto, in caso di prestazioni eccedenti l'orario normale, a percepire il compenso per lavoro straordinario in quanto addetto a mansioni promiscue. L'elencazione contenuta nella tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo. Pertanto, non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate (Cass. 10642/1995). Con l'ulteriore precisazione che, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona (ipotesi di cumulo o promiscuità) la prevalenza di una mansione su un'altra, mentre assume rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non può incidere sul carattere continuo delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore.


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