Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO ALLA LAVORATRICE MADRE COMPORTA IL SUO DIRITTO A PERCEPIRE LA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - Indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 10531 del 1 giugno 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).

Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante la gravidanza ovvero prima del compimento di un anno di età del bambino è nullo, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda. Ne consegue il diritto della lavoratrice a percepire l'intera retribuzione relativa al periodo successivo al licenziamento. Incombe al datore di lavoro, al fine di ottenere una riduzione dell'importo dovuto, provare che la dipendente, successivamente al licenziamento, abbia svolto altrove lavoro retribuito.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it