Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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IL GIUDICE PUÒ RICONOSCERE IL DIRITTO DEL CITTADINO AL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FARMACO CLASSIFICATO COME NON ESSENZIALE DAL SERVIZIO SANITARIO - Se il provvedimento amministrativo di classificazione risulta viziato da illegittimità (Cassazione Sezione Lavoro n. 7912 del 26 aprile 2004, Pres. Senese, Rel. Picone).

Il diritto alla somministrazione dei farmaci è attribuito agli utenti del servizio sanitario nazionale dall'art. 8 della legge n. 537 del 1993, commi 9 e ss., con la mediazione del provvedimento, a carattere generale e conformativo - espressione di discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica, considerata la valutazione del rapporto costi-benefici demandata all'amministrazione - dell'organo collegiale del Ministero della sanità (poi della salute) denominato "Commissione Unica del Farmaco", competente alla formulazione del giudizio circa il carattere essenziale di un farmaco o la sua significativa efficacia terapeutica. Ne consegue l'inserimento del farmaco nelle classi a) o b), comportante, rispettivamente, la somministrazione gratuita e il concorso dell'assistito alla metà della spesa, ovvero nella classe c), comportante, in linea generale e salva diversa previsione delle normative regionali, l'onere economico a carico dell'assistito. Pertanto, il sistema delineato dalla legge è rispettoso del disposto dell'art. 32 Cost., nella parte in cui, imponendo alla Repubblica la tutela della salute anche garantendo cure gratuite agli indigenti, contempla un diritto fondamentale condizionato, ai fini della determinazione dei suoi contenuti, alle scelte del legislatore rispettose del nucleo irriducibile del diritto alla salute. Il provvedimento amministrativo a carattere generale emesso dalla Commissione Unica del Farmaco può essere disapplicato dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1865, all. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione (ordinaria come amministrativa) la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Ne discende che l'errore tecnico, imputato alla Commissione Unica del Farmaco nell'esercizio del potere di classificazione, può essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (per il cui accertamento, con particolare riguardo all'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, ovvero sotto quello, sintomatico, dell'esattezza materiale di fatti, o dell'errore manifesto di valutazione, potrebbe rendersi indispensabile una consulenza tecnica), ma non direttamente, domandando al giudice che, eventualmente a mezzo di consulenza tecnico, operi un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio della C.U.F.


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