Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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IL DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE AL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DISCONTINUA - Se nelle pause resta a disposizione del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 7577 del 20 aprile 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Capitanio).

In caso di lavoro subordinato discontinuo, come quello dell'autista, il lavoratore ha diritto al compenso per lavoro straordinario. Il lavoro discontinuo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche; oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro. Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro; nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. In tale ultima ipotesi il lavoratore, per avere diritto al compenso per lavoro straordinario, ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa.


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