Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRETTORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE È A TEMPO DETERMINATO - Anche se si tratta di assunzioni definitive (Cassazione Sezione Lavoro n. 7354 del 17 aprile 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).

Il rapporto di lavoro dei direttori di aziende municipalizzate non può ritenersi a tempo indeterminato. L'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2548, dispone che il direttore dell'azienda è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio, non può essere licenziato prima del termine per il quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione amministratrice con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. L'art. 35 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 dispone che, qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione amministratrice non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio (primo comma); e che la deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore (secondo comma). L'art. 37 del d.P.R.  n. 902 del 1986 statuisce poi che il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. Il sistema delineato dall'art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dagli artt. 35 e 37 del d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 è, con tutta chiarezza, nel senso che il rapporto avente ad oggetto la direzione di una azienda municipalizzata rientra fra i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni del d.P.R. n. 902 circa le conseguenze di una omessa delibera (tacito rinnovo) e sulla necessità di motivare congruamente la mancata conferma (espressione del principio di trasparenza dell'operato della P.A.) non valgono a trasformare il rapporto del direttore in un rapporto a tempo indeterminato. Per la mancata conferma non è richiesta una giusta causa od un giustificato motivo, ma solo una scelta dell'amministrazione, congruamente motivata e portata a conoscenza dell'interessato. Diversa è la previsione contenuta nell'art. 37 per l'ipotesi di licenziamento del direttore nel corso del triennio "per giusta causa riguardante l'azienda", anche se, pure in questo caso, nel fare riferimento alla funzionalità ed efficienza dell'azienda, la norma sembra concedere all'interesse della stessa, in quanto interesse pubblico, un rilievo sconosciuto ai licenziamenti da parte di datori di lavoro privati. Va pertanto ribadito che il rapporto avente ad oggetto la direzione di un'azienda municipalizzata ha sempre durata limitata, come disposto dall'art. 4, comma secondo, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, tanto se si costituisca con assunzione definitiva quanto se sorga per incarico provvisorio.


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