Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI UNO SCIATORE AL RIMBORSO DA PARTE DELLA ASL DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO IN SEGUITO A RICOVERO OSPEDALIERO D'URGENZA PER FRATTURE RIPORTATE IN UNA CADUTA - In applicazione dell’art. 32 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5890 del 14 giugno 1999, Pres. e Rel. Mileo).

Nel luglio del 1990 L.M., residente a Lecce, ha subito un grave infortunio mentre sciava in una località montana svizzera. A causa delle fratture riportate e di un inizio di congelamento è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Brig dove è rimasto degente per circa due mesi dovendo sottoporsi a cure indifferibili. Il costo da lui sostenuto per le cure e la degenza è stato in lire italiane di circa 40 milioni di cui al rientro in Italia egli ha chiesto il rimborso alla USL LE/1 a titolo di assistenza sanitaria indiretta. La USL gli ha rifiutato il pagamento sostenendo che la patologia da lui sofferta non rientrava tra quelle curabili all’estero in base alla normativa vigente.

L.M. si è rivolto al Pretore di Lecce, per ottenere il riconoscimento del suo diritto al rimborso. Il Pretore, con sentenza che è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda. I giudici di merito hanno ritenuto che il caso rappresentato dal ricorrente non rientrava tra quelli previsti dalla normativa in tema di assistenza indiretta per prestazioni mediche all'estero, non trattandosi di fattispecie di ricovero presso un centro di altissima specializzazione fuori dell'Italia per cure non ottenibili tempestivamente o adeguatamente nel nostro paese; né la patologia di cui alla domanda risultava compresa tra le classi individuate dal Ministero della Sanità con il decreto del 24 gennaio 1994, non essendo classificata nell'ambito delle prestazioni erogabili previste dall'art. 2 del D.M. 3.11.1989. Tanto più, poi, tenendo conto che L.M. si trovava in Svizzera non per ragioni di lavoro, ma per diporto, avendo pertanto accettato ogni prevedibile rischio in ordine ai presidi sanitari cui poter eventualmente ricorrere in caso di necessità.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5890 del 14 giugno 1999, Pres. e Rel. Mileo) ha accolto il ricorso di L.M., in quanto ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito si sia posta in contrasto con i principi sanciti dall’art. 32 della Costituzione , che tutela la salute dei cittadini. La Corte ha affermato che, normalmente, in base alla legge n. 595 del 1985, la possibilità, per il cittadino di scegliere una struttura ospedaliera fuori del territorio nazionale non è assoluta e incondizionata ma subordinata al riconoscimento, da parte della struttura pubblica, della propria incapacità di soddisfare adeguatamente la richiesta.

Questo potere discrezionale amministrativo però viene meno in ipotesi di ricovero del cittadino in luoghi di cura non convenzionati, in territorio nazionale od anche all'estero, reso necessario in situazioni di necessità ed urgenza comportanti, in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo, comunque non possibile o non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate, pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione, atteso che in tal caso la pretesa dell'assistito al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale delle spese sostenute configura una posizione di diritto soggettivo il cui riconoscimento, valorizzandosi il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione, non soffre limitazioni di sorta, né spaziale, né temporale, derivanti da leggi ordinarie o da atti amministrativi che comunque ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione (e pertanto anche la conseguente assistenza); la tutela della salute è infatti considerata dalla Costituzione come fondamentale, primario ed inviolabile diritto dell'individuo ed interesse della collettività. In questo caso - ha affermato la Corte - i giudici di merito sono incorsi in un evidente errore in quanto non hanno valutato adeguatamente la situazione di estremo pericolo di vita nella quale versava i1 ricorrente, caduto accidentalmente in un crepaccio di ghiaccio ed ivi rimasto bloccato per oltre due ore con gravissime fratture ed inizio di congelamento alla persona, tanto che, per l'estrema necessità di un ricovero urgente ed immediato, egli fu trasportato con l'elicottero del Soccorso Alpino Svizzero nell'Ospedale più vicino al luogo dell'accaduto (Brig), dove rimase degente per circa due mesi.

Pertanto la Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Lecce rinviando la causa per nuovo esame al Tribunale di Taranto, per il quale ha stabilito il seguente principio di diritto:

"In tema di assistenza sanitaria le leggi di riferimento (nn. 833/78 e 595/85), coordinate tra loro ed armonizzate con il dettato costituzionale di cui all'art. 32, e la normativa secondaria delegata per la loro concreta applicazione, ove correttamente interpretata, consentono l'assistenza indiretta, e pertanto il rimborso delle spese sostenute dal cittadino italiano per la terapia praticata all'estero, in tutti i casi in cui per il predetto, trovandosi fuori del territorio nazionale ed indipendentemente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, si configuri la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un non procrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione, ai fini di una adeguata, tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento che gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate; giacché il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione afferisce ad un diritto soggettivo, il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta, né spaziale, né temporale, da parte di leggi ordinarie o di normativa secondaria che, comunque, ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione, e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta od indiretta, trattandosi di quella tutela della salute considerata quale fondamentale, primario ed inviolabile diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e dunque intangibile con riguardo ad ogni suo aspetto esplicativo".


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