Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

I CONTRIBUTI ENPALS VANNO VERSATI NON SOLO PER COLORO CHE SONO IMPIEGATI NELLE RAPPRESENTAZIONI, MA ANCHE PER CHI SVOLGE MANSIONI FUNZIONALI ALLO SPETTACOLO - Come i cassieri, gli elettricisti, i falegnami (Cassazione Sezione Lavoro n. 7211 del 15 aprile 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano).

Devono essere obbligatoriamente assicurati presso l'Enpals due gruppi di operatori: un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita "cantanti, attori, registi, operatori tecnici ecc." in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa Enpals, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa INPS (al n. 5 dell'art. 3 , organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri; al n. 13, arredatori e architetti; al n. 14 truccatori e parrucchieri; n. 15 elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri; n. 16 sarti; n. 17 pittori, stuccatori e formatori; n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori ontologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'Enpals.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it