Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA NATURA ILLECITAMENTE DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO PUŅ ESSERE PROVATA A MEZZO DI PRESUNZIONI - Gravi, precise e concordanti (Cassazione Sezione Lavoro n. 6556 del 2 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. Curcuruto).

L'onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava  - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione. Tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, ma queste, per potere assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti".


© 2007 www.legge-e-giustizia.it