Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DEVE ESSERE CONSIDERATO AGENTE ANCHE COLUI CHE SVOLGE PREVALENTEMENTE ATTIVITĄ PROPAGANDISTICA - Ai fini del trattamento Enasarco (Cassazione Sezione Lavoro n. 6482 del 1 aprile 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro).

Ai fini dell'applicabilità del trattamento Enasarco deve ritenersi che l'attività dell'agente possa anche consistere prevalentemente in azioni di propaganda svolta nei confronti di soggetti diversi dai clienti finali (cioè di quelle persone che effettuano l'acquisto del bene o del servizio). Infatti nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato - quali il compito di propaganda, la predisposizione di contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione - atti che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Nessuna di queste attività costituisce componente indispensabile della prestazione dell'agente. La standardizzazione delle condizioni di vendita può rendere preminente l'azione di propaganda, rispetto a quella di preparazione ed allestimento del contratto. L'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente "la ricerca del cliente" ed è pur sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera di promozione svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti.


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