Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'AIUTO CHE SOSTITUISCE IL PRIMARIO IN OCCASIONE DI ASSENZE NON HA DIRITTO A DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - Se la sostituzione rientra, in base al contratto collettivo, tra le mansioni proprie della qualifica (Cassazione Sezione Lavoro n. 400 del 14 gennaio 2004, Pres. Senese, Rel. Lamorgese).

Il contratto collettivo dei medici dipendenti di case di cura private prevede che l'aiuto sostituisca il primario in caso di assenza e impedimento ovvero nei casi di urgenza. Tale sostituzione non comporta il diritto dell'aiuto al trattamento economico del primario. Deve in materia applicarsi il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione del medesimo, da parte del lavoratore di grado inferiore, non attribuisce a quest'ultimo né il diritto alla qualifica superiore né il diritto al trattamento economico corrispondente, difettando in tal caso, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il requisito della "diversità" delle mansioni svolte. Se infatti rientra nelle mansioni del dipendente la sostituzione del collega di grado più elevato, il sostituto svolge compiti che, seppure in via temporanea, sono compresi nella propria posizione lavorativa.


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