|
Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
|
IL DIVIETO DI CONCORRENZA NON SI APPLICA AGLI ATTI PREPARATORI DI UNA FUTURA IMPRESA, COMPIUTI DAL DIPENDENTE PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - Purché egli non svolga attività gestionali (Cassazione Sezione Lavoro n. 19132 del 15 dicembre 2003, Pres. D'Angelo, Rel. Roselli).
|
L'articolo 2105 cod. civ. comprende sotto la rubrica "obbligo di fedeltà" due distinte previsioni, l'una concernente il divieto di concorrenza con l'imprenditore, imposto al prestatore durante il rapporto di lavoro, e l'altra attinente al divieto di divulgare notizie sull'organizzazione produttiva o di farne uso pregiudizievole. Il primo divieto può essere violato attraverso un'attività d'impresa svolta dal lavoratore oppure dalla prestazione d'opera a favore di altro imprenditore, ma in ogni caso in costanza del rapporto di lavoro, non rilevando i comportamenti successivi alla cessazione. L'attività preparatoria di una futura impresa non costituisce concorrenza vietata, salvo che essa si concreti in atti, sia pure iniziali, di gestione.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|