Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIVIETO DI CONCORRENZA NON SI APPLICA AGLI ATTI PREPARATORI DI UNA FUTURA IMPRESA, COMPIUTI DAL DIPENDENTE PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - Purché egli non svolga attività gestionali (Cassazione Sezione Lavoro n. 19132 del 15 dicembre 2003, Pres. D'Angelo, Rel. Roselli).

L'articolo 2105 cod. civ. comprende  sotto la rubrica "obbligo di fedeltà" due distinte previsioni, l'una concernente il divieto di concorrenza con l'imprenditore, imposto al prestatore durante il rapporto di lavoro, e l'altra attinente al divieto di divulgare notizie sull'organizzazione produttiva o di farne uso pregiudizievole. Il primo divieto può essere violato attraverso un'attività d'impresa svolta dal lavoratore oppure dalla prestazione d'opera a favore di altro imprenditore, ma in ogni caso in costanza del rapporto di lavoro, non rilevando i comportamenti successivi alla cessazione. L'attività preparatoria di una futura impresa non costituisce concorrenza vietata, salvo che essa si concreti in atti, sia pure iniziali, di gestione.


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