Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IN CASO DI SEPARAZIONE, IL CONIUGE NON PUÒ RIVENDICARE LA DISPONIBILITÀ PERSONALE DELLE RENDITE DEI BENI COMUNI FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEFINITIVO DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - Che avviene con il passaggio in giudicato della sentenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 18564 del 15 settembre 2004, Pres. De Musis, Rel. Vitrone).

I rapporti patrimoniali tra i coniugi separati trovano la loro fonte esclusiva nei provvedimenti adottati dal giudice della separazione, dapprima a titolo provvisorio nel corso del giudizio e quindi a titolo definitivo con la sentenza di separazione. I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni - nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dell'adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale - si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge che amministra i beni comuni non amministra beni appartenenti all'altro coniuge - come erroneamente affermato dal primo giudice con statuizione confermata in appello - ma amministra pur sempre i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati; nessuno di essi, quindi, può rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite nei limiti della propria quota di comproprietà prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza, salva restando la possibilità di una revisione sia dei provvedimenti provvisori del presidente del tribunale, sia di quelli definitivi.


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