Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA È FRUTTO DI UN ACCORDO CHE PUÒ ESSERE ANNULLATO, PER VIZIO DELLA VOLONTÀ - In base all'art. 1427 cod. civ. che è applicabile anche a rapporti giuridici non patrimoniali (Cassazione Sezione Prima Civile n. 17902 del 4 settembre 2004, Pres. De Musis, Rel. Magno).

In base all'art. 1427 cod. civ. i contratti possono essere annullati quando il consenso di uno dei contraenti sia stato viziato da errore, violenza o dolo. L'azione di annullamento disciplinata dagli artt. 1427 e segg. cod. civ. è ammissibile anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata. Tale separazione è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenuta in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante in base all'art. 158 cod. civ.). La validità del consenso come effetto del libero incontro delle volontà delle parti è presidiata dall'esperibilità dell'azione di annullamento per vizi, che non è limitata alla materia contrattuale, ma è estensibile a negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genere cui appartengono quelli di diritto familiare.


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