Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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IL RILEVANTE DIVARIO REDDITUALE FRA I CONIUGI DIVORZIATI COMPORTA PER IL CONIUGE DI ELEVATE POTENZIALITÀ ECONOMICHE L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'ASSEGNO DIVORZILE - In funzione riequilibratrice (Cassazione Sezione Prima Civile n. 11863 del 25 giugno 2004, Pres. Grieco, Rel. Giuliani).

Il rilevante divario reddituale fra i coniugi divorziati comporta per il coniuge di elevate potenzialità economiche l'obbligo di corrispondere all'altro, che abbia subito un notevole deterioramento del tenore di vita in conseguenza del fallimento del matrimonio, un assegno divorzile con funzione riequilibratrice. In materia si deve tener presente, in punto di diritto:

  1. che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, da compiersi sulla base del disposto dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio; nella seconda fase, detto giudice è tenuto a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di tali mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno, addivenendo alla determinazione in concreto della misura di questo in ragione della valutazione ponderata e bilaterale, con riguardo al momento della pronuncia di divorzio, dei criteri indicati nello stesso art. 5 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio); tali criteri agiscono, quindi, come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto così da potere, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con simili elementi di quantificazione (Cass. 19 marzo 2003, n. 4040);
  2. che, tuttavia, sotto il primo profilo, per quanto, cioè attiene all'an debeatur, del tutto correttamente il giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, implicitamente affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario di entrate patrimoniali (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961), nel senso esattamente che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché la situazione economica attuale, ovvero esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può tener conto della situazione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presentiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (Cass. 5 agosto 1997, n. 7199; Cass. 24 maggio 2001, n. 7068);
  3. che, inoltre, sotto il secondo profilo, con riguardo, cioè, alla quantificazione dell'assegno in parola, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che ne dia adeguata giustificazione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dal legislatore per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (Cass. 15 gennaio 1998, n. 317; Cass. 7 maggio 1998, n. 4617; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13068);
  4. che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale; a tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma decimo, della già citata legge n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della parimenti richiamata legge n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda, senza peraltro escludere che, ove le condizioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo, la decorrenza dell'assegno possa essere fissata a partire da tal momento, ferma restando la necessità, in una siffatta ipotesi, che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3351);
  5. che la sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo, salvo il temperamento sopra indicato, è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, nel senso che i doveri ed i diritti dei genitori verso questi ultimi, impregiudicate le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento, non subiscono alcuna alterazione sostanziale, rimanendo in particolare identico, sia prima sia dopo la pronuncia del divorzio, l'obbligo di entrambi i genitori medesimi di contribuire, in proporzione alle loro capacità, all'assistenza, all'educazione ed al mantenimento della prole, onde, se in sede di giudizio di divorzio uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione, ovvero dalla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi (Cass. 29 marzo 1994, n. 3050; Cass. 15 gennaio 1998, n. 317);
  6. che il diritto del coniuge divorziato (o separato) ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, è ontologicamente destinato, fino all'eventuale esclusione o affievolimento che può derivare solo dal giudicato, ad assicurare simili mezzi al beneficiario, onde gli effetti della decisione che escluda il diritto al mantenimento anzidetto, ovvero ne riduca la misura, non possono comportare, sino al formarsi del giudicato stesso, la ripetibilità delle somme (o delle maggiori somme) percepite dal coniuge, che ne sia stato riconosciuto titolare in forza di provvedimenti non definitivi e che non è tenuto al relativo accantonamento in previsione dell'eventuale revoca o riduzione dell'assegno corrispondente.

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