Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO DA PARTE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI PER RISERVA MENTALE SULL'OBBLIGO DI FEDELTÀ NON È EFFICACE NEL NOSTRO ORDINAMENTO - Per contrasto con l'ordine pubblico (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8205 del 29 aprile 2004, Pres. Losavio, Rel. Magno).

Giuseppe L. ha chiesto al Tribunale interdiocesano di Salerno di dichiarare la nullità del matrimonio da lui contratto nel 1989 con Immacolata C. sostenendo che, in occasione della celebrazione, egli aveva mentalmente escluso l'obbligo di fedeltà (bonum fidei). Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza pronunciata del giugno del 1994, che è stata confermata, novembre 1994, dal Tribunale ecclesiastico regionale campano e resa esecutiva con decreto del febbraio 1995 dal supremo Tribunale della segnatura apostolica. Giuseppe L. ha quindi chiesto alla Corte di Appello di Salerno di dichiarare efficace nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio. Immacolata C. si è opposta. La Corte di Appello, con sentenza del marzo 2001, ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che, nel caso specifico, la pronunzia del Tribunale ecclesiastico era contraria all'ordine pubblico interno italiano, non emergendo dagli atti la prova certa che la riserva mentale del nubendo, sull'esclusione dell'obbligo di fedeltà, era conosciuta o conoscibile, mediante l'uso di ordinaria diligenza, da parte dell'altro contraente e che ciò era in contrasto con i principi di tutela dell'affidabilità e della buona fede nei rapporti giuridici, considerati inderogabili nel nostro ordinamento. In particolare la Corte ha fondato la sua motivazione sulle seguenti circostanze, risultanti dagli atti del processo canonico: la C. aveva dichiarato che non avrebbe mai sposato il L., se avesse saputo che costui intratteneva rapporti con altra donna, e che si era convinta delle intenzioni oneste del fidanzato, avendole egli giurato amore e fedeltà ed avendole assicurato di aver posto termine alla "avventura" con l'altra (giuramenti ed assicurazioni rivelatisi vani, dopo il matrimonio); lo stesso L. escluse di aver comunicato alla futura moglie, rassicurata in tal senso anche dalla di lui madre, le proprie riserve in ordine alla fedeltà matrimoniale; tutti i testi escussi avevano riferito che la concomitante relazione con altra donna (interrotta con matrimonio, poi ripresa e divenuta occasione di frequenti litigi fra i coniugi) non era di pubblico dominio.

Giuseppe L. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per insufficienza ed illegittimità della motivazione. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 8205 del 29 aprile 2004 Pres. Losavio, Rel. Magno) ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricordando la sua costante giurisprudenza secondo cui la delibazione di sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio per esclusione di uno dei "bona matrimonii" da parte di uno dei nubendi, è impedita, per contrasto con l'ordine pubblico interno, dal fatto che tale riserva non sia conosciuta - o non sia conoscibile mediante normale diligenza - dall'altro, in ispregio del principio di buona fede e di affidamento incolpevole nella validità del negozio: principio essenziale ed inderogabile nell'ordinamento italiano.

Nel caso in esame - ha osservato la Cassazione - le risultanze del processo canonico sono state adeguatamente valutate dalla Corte di Appello che ha motivatamente accertato l'ignoranza incolpevole, da parte della C., della riserva mentale di Giuseppe L. e il suo affidamento nella validità del matrimonio.


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