Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

PER STABILIRE L'ASSEGNO DIVORZIALE IL GIUDICE PUŅ TENER CONTO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA - Come elemento di presunzione (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1487 del 28 gennaio 2004, Pres. De Musis, Rel. Salvato).

L'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge (art. 5, legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 10, legge n. 74 del 1987) ha carattere assistenziale e rinviene il suo presupposto nella circostanza che questi, eventualmente, non disponga di mezzi economici adeguati a permettergli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ed ha, quindi, lo scopo di porre rimedio al deterioramento delle precedenti condizioni economiche, in dipendenza del divorzio.

L'accertamento del presupposto del diritto all'assegno divorziale e la sua quantificazione richiedono al giudice del merito di stabilire quale fosse la situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, comparandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronunzia di divorzio, allo scopo di verificare se quest'ultima gli permetta appunto di conservare il tenore di vita corrispondente a quello precedente, costituendo l'assetto economico relativo alla separazione mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

Si tratta di un accertamento che, virtù dell'art. 5, legge n. 898 del 1970, va effettuato tenendo conto "delle ragioni della decisione" (che richiedono una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo di vita coniugale, quindi in una valutazione che attenga alle cause determinative della separazione ed anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare); "del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare del patrimonio comune"; "del reddito di entrambi" - considerando anche i cespiti patrimoniali che, benché improduttivi di reddito, assicurino un beneficio economico al proprietario - da valutare anche "in rapporto alla durata del matrimonio".

L'insufficienza o la mancanza di mezzi da parte del coniuge istante, da lui neppure altrimenti acquisibili mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa concretamente esplicabile e confacente alla propria posizione sociale, deve costituire oggetto di un'indagine, da condurre in sede di merito, che deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, e cioè tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociali) della specifica fattispecie. Peraltro, il giudice del merito, al fine di stabilire l'an ed il quantum dell'assegno, può tenere conto della situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo quindi appunto riguardo, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.


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