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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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ANCHE NEL CASO DI CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AI CINQUE MILIONI DI LIRE IL CONTRIBUENTE PUÒ PROPORRE PERSONALMENTE IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - Senza necessità di rappresentanza da parte di un difensore tecnico (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22601 del 2 dicembre 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Altieri).
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Anche nel caso di controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire il ricorso alla Commissione Tributaria può essere proposto personalmente dal contribuente, senza che sia necessaria la rappresentanza da parte di un difensore tecnico. In conformità con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 2000 deve ritenersi che la legge processuale tributaria preveda soltanto l'attività di assistenza e non anche quella di rappresentanza da parte del difensore. I principi costituzionali del diritto di difesa e dell'adeguatezza tutela contro gli atti dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, possono ben comportare un adeguamento della lettera della legge che garantisca un'effettiva applicazione di tali principi, proprio in considerazione delle particolarità del processo tributario che, dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di particolari specie di atti impositivi, da esercitarsi entro brevissimi termini di decadenza, comporta già fortissime compressioni delle citate garanzie costituzionali, rispetto al modello classico del processo civile (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22601 del 2 dicembre 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Altieri).
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