Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO - Senza necessità di un ulteriore procedimento per la quantificazione delle somme (Cassazione Sezione Lavoro n. 22427 del 29 novembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).

In base all'art. 18 St. Lav. l'annullamento del licenziamento comporta la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo del licenziamento alla reintegrazione. La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicchè il lavoratore che abbia ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Infatti ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito. Ove risulti che sia stato prodotto l'ultimo prospetto paga e che questo non sia stato contestato da controparte, il calcolo aritmetico del dovuto è determinabile sulla base del contenuto della sentenza di condanna.


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