Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO IL RICORRENTE PUÒ PROPORRE NUOVE DOMANDE CON UN SECONDO RICORSO - Da riunire al primo (Cassazione Sezione Lavoro n. 21072 del 3 novembre 2004, Pres. Mileo. Rel. De Luca).

Nel processo del lavoro il divieto di proporre domande nuove, dopo il deposito del ricorso, è particolarmente rigoroso fin dal giudizio di primo grado. Solo ove sussistano gravi motivi e con la previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Tuttavia alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, non è precluso di proporre domande ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso, chiedendone la riunione al primo.


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